Zona rivierasca, sport nautici, balneazione, immersioni, pesca
Nelle zone rivierasche (interna 150 m, esterna 300 m) per i battelli a motore valgono 10 km/h e, nella zona interna, una limitazione degli scopi; dai canneti e simili occorre tenere di regola una distanza di 25 m. Sport nautici, balneazione, immersioni e pesca hanno orari, distanze e segnali propri; le manifestazioni necessitano di un'autorizzazione.
- 50 domande in questo tema
- Tema 7 di 16 del corso: Licenza di condurre natanti – teoria motore & vela (A, D)
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Dai punti chiave
- Zona rivierasca: interna fino a 150 m, esterna fino a 300 m dalla riva; battelli a motore max. 10 km/h; nella zona interna solo per approdare/partire, stazionare, attraversare passaggi stretti per la via più breve (eccezioni: propulsione elettrica ≤ 2 kW, pescatori professionisti al lavoro) – ONI art. 53
- Canneti, giuncheti, ninfee: vietato navigarvi e stazionarvi, di regola distanza ≥ 25 m – art. 53 cpv. 3, 59 cpv. 1
Tutti i punti chiave, le domande con spiegazione e la simulazione d'esame fanno parte del corso.
Basi legali di questo tema
Le domande di questo tema si basano su queste disposizioni:
- ONI art. 2, 16, 31, 32, 37, 38, 42, 44, 48, 49, 51, 53, 54, 54a, 59, 72, 73, 74, 76, 77, 134, 134a, 153, 155; allegato 4