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Zone protette, disturbo, danni causati dalla selvaggina, gestione dei grandi predatori

Bandite di caccia, riserve d'uccelli, zone di tranquillità per la selvaggina e corridoi faunistici proteggono gli animali selvatici e i loro spazi vitali. La legge sulla caccia disciplina inoltre come prevenire e indennizzare i danni causati dalla selvaggina e quando si può intervenire contro animali che causano danni, in particolare lupo, lince, orso e castoro.

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Dai punti chiave

  • Nelle bandite di caccia e nelle riserve d'uccelli la caccia è vietata; gli organi cantonali d'esecuzione possono autorizzare abbattimenti (LCP art. 11 cpv. 5).
  • Le bandite federali di caccia sono delimitate dal Consiglio federale d'intesa con i Cantoni; i Cantoni possono delimitarne altre (LCP art. 11 cpv. 2 e 4).

Tutti i punti chiave, le domande con spiegazione e la simulazione d'esame fanno parte del corso.

Basi legali di questo tema

Le domande di questo tema si basano su queste disposizioni:

  • OCP art. 4e, 8b, 8c, 9, 9a, 9b, 9d, 10, 10c, 10d; allegato 3
  • LCP art. 7a, 8, 11, 11a, 12, 13, 17, 18

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Teoria per l’esame di caccia cantonale: diritto venatorio e periodi di protezione, conoscenza della fauna, habitat e cura della selvaggina, diritto sulle armi e sicurezza, munizioni e balistica, ricerca del ferito, cani da caccia e carne di selvaggina – con esami di prova per ogni materia.

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