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Specie cacciabili e protette, periodi di protezione

La legge sulla caccia elenca in modo esaustivo quali specie sono cacciabili e stabilisce per ciascuna un periodo di protezione minimo; tutti gli altri mammiferi e uccelli che rientrano nel campo d'applicazione sono protetti. L'ordinanza sulla caccia adegua singole specie e periodi di protezione. I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione, ma non abbreviarli di propria iniziativa.

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Dai punti chiave

  • Tutti gli animali che rientrano nel campo d'applicazione e non sono cacciabili sono protetti (LCP art. 7 cpv. 1).
  • Periodi di protezione: cervo nobile, daino, cervo sika, muflone 1.2.–31.7.; capriolo 1.2.–30.4.; camoscio 1.1.–31.7. (LCP art. 5 cpv. 1).

Tutti i punti chiave, le domande con spiegazione e la simulazione d'esame fanno parte del corso.

Basi legali di questo tema

Le domande di questo tema si basano su queste disposizioni:

  • LCP art. 5, 7, 7a
  • OCP art. 3bis

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Teoria per l’esame di caccia cantonale: diritto venatorio e periodi di protezione, conoscenza della fauna, habitat e cura della selvaggina, diritto sulle armi e sicurezza, munizioni e balistica, ricerca del ferito, cani da caccia e carne di selvaggina – con esami di prova per ogni materia.

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