Specie cacciabili e protette, periodi di protezione
La legge sulla caccia elenca in modo esaustivo quali specie sono cacciabili e stabilisce per ciascuna un periodo di protezione minimo; tutti gli altri mammiferi e uccelli che rientrano nel campo d'applicazione sono protetti. L'ordinanza sulla caccia adegua singole specie e periodi di protezione. I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione, ma non abbreviarli di propria iniziativa.
- 29 domande in questo tema
- Tema 3 di 14 del corso: Esame di caccia Svizzera – teoria: fauna selvatica, habitat, diritto, armi e pratica venatoria
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Dai punti chiave
- Tutti gli animali che rientrano nel campo d'applicazione e non sono cacciabili sono protetti (LCP art. 7 cpv. 1).
- Periodi di protezione: cervo nobile, daino, cervo sika, muflone 1.2.–31.7.; capriolo 1.2.–30.4.; camoscio 1.1.–31.7. (LCP art. 5 cpv. 1).
Tutti i punti chiave, le domande con spiegazione e la simulazione d'esame fanno parte del corso.
Basi legali di questo tema
Le domande di questo tema si basano su queste disposizioni:
- LCP art. 5, 7, 7a
- OCP art. 3bis